Sez. 1, Sentenza n. 3757 del 15/03/2001 (Rv. 544788 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE | Procura conferita con scrittura privata - Mancata sottoscrizione da parte del notaio, o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 2703 cod. civ. - Nullità - Raggiungimento dello scopo - Ininfluenza - Rilevabilità d'ufficio.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
La mancata autenticazione da parte del notaio, o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 2703 cod. civ., della scrittura privata con la quale sia stata conferita la procura ad un difensore ne esclude la validità, senza che la disciplina formale dell'atto possa essere influenzata dalla circostanza del raggiungimento dello scopo, che la nullità della procura di per sè impedisce di conseguire. Detta nullità è rilevabile d'ufficio, attenendo alla valida costituzione del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2703, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)