diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6349 del 14/12/1985 (Rv. 443448 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RISARCITORIO PER ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ - INTERESSI - COMPUTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443448-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DEL CREDITO RISARCITORIO PER ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ - INTERESSI - COMPUTO - CRITERI.*

Ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., norma che è applicabile anche al credito risarcitorio del lavoratore per illegittimo licenziamento, gli interessi legali devono computarsi dalla data di scadenza dei singoli crediti fino alla pubblicazione della sentenza ed al saldo effettivo sulle frazioni di capitale via via rivalutate in base agli indici ISTAT, in quanto solo così si realizza un effettivo rapporto di accessorietà fra capitale ed interessi con il rispetto del principio di produttività del reddito non goduto e, quindi, un concreto adeguamento del capitale iniziale. (V 7255/83, mass n 431855).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)