Sez. 2, Sentenza n. 1465 del 21/05/1973 (Rv. 364201 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice del merito si risolve in un apprezzamento di fatto, che sfugge al Sindacato della Corte di Cassazione, salvo che sussistano vizi di motivazione o siano state violate le norme relative all'assunzione e all'efficacia della prova. (Conf 2668/70, mass n 349098).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)