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Sez. 2, Sentenza n. 421 del 16/02/1972 (Rv. 356330 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN ORDINE AL CONTENUTO DI UNA CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356330-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN ORDINE AL CONTENUTO DI UNA CONDIZIONE.*

Il giudizio del magistrato di merito sulla effettiva portata della condizione apposta al contratto importa l'interpretazione della volonta contrattuale, che si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di Cassazione, se la relativa indagine, sia stata condotta con motivazione sufficiente e senza violazione delle norme di ermeneutica. (Conf 2038'70, mass n 348127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)