Sez. 3, Sentenza n. 8377 del 09/07/1992 (Rv. 478115 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione, (ricorso per) - Procedimento - In genere | Morte della parte dopo la rituale instaurazione del giudizio - Interruzione del processo - Esclusione.
Impugnazioni civili - Cassazione, (ricorso per) - Procedimento - In genere
Al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l'ingresso nel processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)