Sez. 2, Sentenza n. 7127 del 28/06/1993 (Rv. 482944 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere | Stipulazione in forma pubblica del contratto definitivo - Obbligo assunto in un preliminare di compravendita - Impegno delle parti alla prestazione del consenso nel comune luogo di residenza o in quello della parte cui spetta la scelta del notaio - Scelta spettante al promittente compratore - Potere del promittente venditore di convocare il promittente compratore davanti al notaio da lui scelto ed in luogo diverso da quello di residenza - Insussistenza - Conseguenza.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Diffida ad adempiere
L'obbligo della stipulazione, in forma pubblica, del contratto definitivo, assunto in un contratto preliminare di compravendita, impegna le parti, ove non sia diversamente stabilito, alla prestazione del consenso nel comune luogo di residenza o in quello di residenza della parte cui spetta, secondo gli usi, la scelta del notaio, con la conseguenza che, quando sia accertato che tale scelta sarebbe spettata al promittente compratore, il promittente venditore non ha il potere di convocare il promittente compratore dinnanzi ad un notaio da lui scelto ed in luogo diverso da quello di residenza di quest'ultimo con diffida che, in caso di rifiuto, il contratto preliminare dovrà considerarsi risolto ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., risolvendosi tale convocazione nella diffida dell'adempimento di una prestazione più onerosa del dovuto alla quale non sono ricollegabili gli effetti previsti dal citato art. 1454.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)