Sez. L, Sentenza n. 2303 del 15/04/1982 (Rv. 420183 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - MANCATA DECISIONE NEL TERMINE DI LEGGE DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - EFFETTI - REIEZIONE DEL RICORSO - ESCLUSIONE - PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - MANCATA DECISIONE NEL TERMINE DI LEGGE DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - EFFETTI - REIEZIONE DEL RICORSO - ESCLUSIONE - PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - SUSSISTENZA.*
In tema di ricorsi in materia di prestazioni della previdenza sociale, a norma del quarto comma dell'art. 46 del d.P.R. n. 639 del 1970, la mancata decisione, nel termine di legge, da parte del comitato regionale dell'INPS, del ricorso in seconda istanza del direttore della Sede dell'istituto o dell'assicurato, non importa - a differenza dell'omessa decisione del ricorso di prima istanza da parte del comitato provinciale (secondo comma dell'art. 46 cit.) - la reiezione del ricorso, bensì rende procedibile l'Azione giudiziaria (art. 47, comma primo, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e art. 443 cod. proc. civ.), non escludendo il potere di tale comitato di emettere, malgrado la scadenza del termine ad esso assegnato, un provvedimento che, se favorevole all'interessato, determina la cessazione della materia del contendere, mentre, se sfavorevole, è privo di Rilevanza, attesa l'autonomia dell'accertamento giudiziale. (Conf 3803/79, mass n 400256).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)