Sez. 1, Sentenza n. 992 del 19/03/1980 Cc. (dep. 16/04/1980) Rv. 145013 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - FATTISPECIE.*
Mentre nel reato previsto nell'art 323 cod pen si richiede che il pubblico ufficiale abusi dei suoi poteri al fine di recare danno o procurare vantaggio ad altri, in quello indicato nel successivo articolo dello stesso codice si presuppone che l'attivita funzionale del pubblico ufficiale non sia correlata all'attuazione d'un pubblico interesse ed appaia, quindi, finalizzata alla realizzazione di un interesse privato dello stesso pubblico ufficiale o di un terzo che egli intenda favorire. Pertanto, se, in un atto di ufficio, si rinviene l'esistenza di un interesse privato, che si e sovrapposto o solo accompagnato all'interesse della pubblica amministrazione, il quale - nella logica del sistema - e l'esclusivo motivo ispiratore della esplicazione dell'attivita pubblicistica, il fatto commesso dal pubblico ufficiale e punibile a titolo di interesse privato e non di abuso generico. (nella specie si e, sulla base degli anzidetti principi, ritenuto sussistere il piu grave reato di cui all'art 324 cod pen a carico d'un soggetto che, nella sua qualita di sindaco, aveva promosso l'apertura di una inchiesta amministrativa nei confronti di un dipendente allo scopo di assicurarsi l'impunita dal reato di omissione continuata di Atti di ufficio, precisandosi che in codesta mescolanza tra l'interesse pubblico, di cui l'imputato era portatore nella sua qualita di sindaco, e la finalita personale, intesa ad evitare il procedimento penale, si realizza la specifica condotta criminosa contemplata dal citato art 324). (Conf mass n 137570, 129473).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)