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Sez. 4 - , Sentenza n. 33596 del 19/05/2021 Ud. (dep. 10/09/2021) Rv. 281747 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Assistente sociale incaricato della cura del minore collocato in comunità - Posizione di garanzia - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281747-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

L'assistente sociale incaricato, con decreto del tribunale, di assumere l'assistenza del minore collocato in Comunità con la madre, all'evidenza incapace di accudire il figlio, assume una posizione di garanzia nei confronti del minore, trattandosi di una relazione tra soggetto affidatario e soggetto affidato. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della responsabilità dell'assistente sociale, a titolo di omicidio colposo, in relazione alla morte di un bambino, conseguita all'ingerimento di una pasticca di "suboxone" lasciato incustodito dalla madre nella camera dell'istituto ove entrambi alloggiavano, per la condotta omissiva consistita nella mancata instaurazione di qualsiasi contatto diretto con la diade madre-figlio e nel non aver effettuato incontri periodici con il soggetto affidato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 20/07/1934 num. 1404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 22/03/1983 num. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)