Sez. U, Sentenza n. 319 del 17/02/1962 (Rv. 250489 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - APPLICABILITA DELLE NORME DEL COD PROC CIV - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - SANZIONI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - APPLICABILITA DELLE NORME DEL COD PROC CIV - LIMITI.*
In materia di astensione e ricusazione nei procedimenti disciplinari davanti agli organi forensi si applicano per rinvio di legge (art 49 RD l 7 novembre 1933 n 1578) le Disposizioni del codice di procedura civile, compatibilmente con la particolare struttura degli organi e del procedimento e con le esigenze di maggior sollecitudine che caratterizzano il procedimento medesimo. (V 880/60 V 1586/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge 07/11/1933 num. 1578 art. 49 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 28/05/1947 num. 5976
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)