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Sez. L, Sentenza n. 1327 del 26/01/2015 (Rv. 634302 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno non patrimoniale da demansionamento del lavoratore - Automaticità - Esclusione - Onere di allegazione e prova specifica - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634302-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, liquidando il danno non patrimoniale equitativamente, ne aveva desunto l'entità dalla durata del demansionamento e dall'anzianità del lavoratore, senza che questi avesse fornito, né specificamente allegato, elementi idonei a dimostrare, anche solo presuntivamente, il tipo e l'entità dei danni subiti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)