Sez. 6, Sentenza n. 11579 del 28/09/1995 Ud. (dep. 29/11/1995) Rv. 203860 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato | Elemento oggettivo - Condotta diretta a pregiudicare l'efficacia della p.a. - Necessità - Sussistenza - Fattispecie: verbale di contravvenzione buttato dal finestrino dell'auto.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Oltraggio - A pubblico ufficiale o impiegato
In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, l'offesa al prestigio assurge ad esposizione a pericolo di attributi che devono accompagnare l'azione della pubblica amministrazione e quindi dei soggetti preposti o componenti dei suoi uffici ed il cui pregiudizio potrebbe risultare ostativo al raggiungimento delle finalità poste dalla legge, od all'efficacia dell'azione pubblica, incidendo sul consenso che la p.a. deve necessariamente avere nella società. Ciò posto il fatto offensivo dell'interesse tutelato dall'art. 341 cod. pen. deve concretizzarsi in una condotta volta a procurare il pericolo di siffatto pregiudizio, non essendo sufficiente a tal fine una manifestazione di critica anche accesa o di villania. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato in questione con riguardo o comportamento di soggetto che ebbe a buttare dal finestrino dell'autovettura, il processo verbale di contestazione di contravvenzione in precedenza consegnatogli dai C.C.. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che non poteva ritenersi doveroso, secondo comune regola civile, custodire detto documento ovvero non disfarsi di esso almeno alla presenza dei pubblici ufficiali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)