Sez. 1, Sentenza n. 2105 del 22/10/1970 (Rv. 348223 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PROPONIBILITA - DOPO LA DEFINITIVA AMMISSIONE AL PASSIVO - PRECLUSIONE - LIMITI.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - PROPONIBILITA - DOPO LA DEFINITIVA AMMISSIONE AL PASSIVO - PRECLUSIONE - LIMITI.*
La preclusione dell'Azione revocatoria fallimentare dopo che l'ammissione al passivo del credito sia divenuta definitiva, sussiste nei soli casi in cui l'Azione stessa, incidendo direttamente sull'atto dal quale il credito ammesso deriva, si rifletta sulla formazione della massa passiva ed interferisca, pertanto, in via immediata, sulla verifica dei crediti ammessi. Essa, quindi, non ricorre nell'ipotesi in cui gli effetti dell'Azione, anche se non limitati alla reintegrazione dell'attivo, non importano, comunque, esclusione, in tutto o in parte, del credito ammesso e non incidono, pertanto, sul provvedimento di ammissione.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)