Sez. L, Sentenza n. 3707 del 03/07/1979 (Rv. 400122 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - ATTO DI RILEVANZA ESTERNA - PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CON LA MOTIVAZIONE - APPLICABILITA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - ATTO DI RILEVANZA ESTERNA - PRINCIPIO DI INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CON LA MOTIVAZIONE - APPLICABILITA - LIMITI - CONSEGUENZE.*
Nel rito speciale del lavoro la redazione del dispositivo non e, come nel rito ordinario, atto puramente interno, destinato a fermare con precisione i termini della deliberazione per la successiva compilazione dei motivi e per il controllo presidenziale sul complesso della sentenza, ma e atto di Rilevanza esterna (artt 429 e 431 cod proc civ), poiche la sua lettura in udienza porta a immediata conoscenza delle parti il contenuto della decisione e poiche di esso le parti stesse possono valersi come titolo esecutivo autonomo. Da cio consegue che in questo sistema trova limitata applicazione il principio della possibilita di integrazione del dispositivo con la parte motiva della sentenza, dando prevalenza a questa rispetto a quello in caso di contrasto, e, pertanto, verificandosi tale ipotesi, ove non si possa provvedere con il procedimento di correzione ex art 287 cod proc civ non trattandosi di vizi formali ovvero di errori materiali o di calcolo, devono essere proposte le normali impugnazioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)