Sez. 1, Sentenza n. 3725 del 18/06/1982 (Rv. 421686 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - AVVISO DI DEPOSITO DELLO ATTO NELLA CASA COMUNALE - AFFISSIONE NELL'ALBO DEL COMUNE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - RIMOZIONE DELL'AVVISO DALL'ALBO - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ - PROVA CONTRARIA - INCIDENZA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - AVVISO DI DEPOSITO DELLO ATTO NELLA CASA COMUNALE - AFFISSIONE NELL'ALBO DEL COMUNE - PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE - CONDIZIONI - RIMOZIONE DELL'AVVISO DALL'ALBO - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITÀ - PROVA CONTRARIA - INCIDENZA.*
In tema di notifica dell'atto di accertamento ai sensi e sotto il vigore dell'art. 38, lettera F), del T.U. Sulle imposte dirette n. 645 del 1958 - per il quale "la notificazione si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo" all'affissione nell'albo del comune dell'avviso di deposito dell'atto nella casa comunale - la rimozione dell'avviso dall'albo, avendo natura di atto amministrativo, è assistita da una presunzione di legittimità e, quindi, deve ritenersi eseguita in conformità alle norme di legge, cioè al termine dell'orario di lavoro e di accesso al pubblico dell'ottavo giorno di affissione, restando la prova dell'inosservanza di quello orario a carico della parte che l'ha dedotta. (V 3639/75, mass n 377841; (V 3847/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)