Sez. U, Sentenza n. 3022 del 17/05/1984 (Rv. 435063 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA P.I. IN FAVORE DI UN ISTITUTO RELIGIOSO ALLA GESTIONE DI UNA SCUOLA MAGISTRALE ED AL RILASCIO DI DIPLOMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE - NATURA - EFFETTI - CARATTERE PRIVATISTICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO - CONSEGUENTI CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - CONVENZIONE DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA P.I. IN FAVORE DI UN ISTITUTO RELIGIOSO ALLA GESTIONE DI UNA SCUOLA MAGISTRALE ED AL RILASCIO DI DIPLOMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE MATERNE - NATURA - EFFETTI - CARATTERE PRIVATISTICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO - CONSEGUENTI CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
La convenzione, con la quale il ministero della pubblica istruzione autorizzi un istituto religioso (nella specie, congregazione nostra signora della fedeltà) alla gestione di una scuola magistrale ed al rilascio di diplomi di abilitazione allo insegnamento nelle scuole materne, secondo la previsione dell'art. 39 lett. C) del R.d. 5 febbraio 1928 n. 577, senza implicare particolari ingerenze dell'autorità pubblica, né sovvenzioni, obblighi di ammissione di alunni o gratuità dell'insegnamento, configura un atto di parificazione o pareggiamento di scuola privata, che non vale ad assegnare natura pubblica al suddetto istituto, e che non interferisce, quindi, sul carattere privatistico del rapporto di lavoro dei suoi dipendenti e sulla conseguente giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti. (V 1661/77, mass n 385373).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 05/02/1928 num. 577 art. 39 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)