Sez. 2, Ordinanza n. 19230 del 12/07/2024 (Rv. 671725-01)
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE | Donazione indiretta - Donazione simulata - Differenze - Limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE - In genere.
DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE
La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.
Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2722, Cod. Civ. art. 809
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)