Sez. L, Sentenza n. 15451 del 10/08/2004 (Rv. 575334 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Disciplina prevista dall'art. 59, commi sesto, settimo ed ottavo, della legge n. 449 del 1997 - Differimento dell'accesso al pensionamento previsto dal secondo inciso del comma ottavo - Eccettuazione dei lavoratori di cui alla lett. c) del settimo comma - Ambito di applicazione - Individuazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In relazione al differimento di tre mesi dalla decorrenza della pensione stabilito dall'art. 59 della legge n. 449 del 1997, il comma ottavo, secondo inciso di detto articolo, là dove dispone che sono esclusi dal suddetto differimento i lavoratori di cui al precedente comma settimo, lett. C), dev'essere interpretato nel senso che tale eccettuazione riguarda quei lavoratori soltanto a condizione che, per ciascuna delle tre categorie contemplate ricorra il presupposto applicativo dello stesso comma settimo, per ciascuna indicato, cioè, rispettivamente il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità o al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, ovvero durante il periodo di prosecuzione volontaria, e comunque alla data del 31 dicembre 1998, restando esclusa la possibilità di riferire l'eccettuazione alle suddette categorie di lavoratori a prescindere dalla ricorrenza di quel presupposto.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)