Sez. 1, Sentenza n. 18360 del 25/03/2013 Cc. (dep. 22/04/2013) Rv. 254801 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Competenza funzionale - Giudice della revisione - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
Deve escludersi l'attribuzione della funzione di giudice dell'esecuzione all'organo giurisdizionale competente per la revisione atteso che il procedimento di revisione, a differenza delle impugnazioni ordinarie, non concorre alla formazione del giudicato penale, ma lo presuppone, in quanto finalizzato alla revoca, totale o parziale, della sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)