Sez. L, Sentenza n. 8859 del 28/06/2001 (Rv. 547825 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Lavoratori del settore dell'amianto - Beneficio previsto dall'art. 13, comma ottavo, legge n. 257 del 1992 - Natura pensionistica - Conseguenze - Controversia instaurata per l'accertamento del relativo diritto - Legittimazione passiva - Attribuzione esclusiva all'INPS - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
Il beneficio della rivalutazione contributiva previsto dall'art. 13, comma ottavo, della legge n. 257 del 1992 in favore dei lavoratori del settore dell'amianto ha carattere pensionistico, essendo finalizzato a consentire un più rapido raggiungimento dell'anzianità contributiva utile per ottenere le prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria. Ne consegue che nella controversia instaurata dal lavoratore ai fini del riconoscimento del relativo diritto l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l'INPS, essendo tale ente il solo tenuto ad operare la richiesta rivalutazione. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimazione passiva del datore di lavoro e dell'INAIL).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)