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Sez. 6, Sentenza n. 4122 del 10/11/1995 Cc. (dep. 15/02/1996) Rv. 204003 - 01

Termini processuali - Restituzione nel termine - In genere | Per proporre impugnazione - Decisione - Spetta al giudice che sarebbe competente per l'impugnazione - Applicabilità di tale regola - Con riguardo a gravame avverso provvedimenti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1995-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204003-01

Termini processuali - Restituzione nel termine - In genere

La regola di cui al comma quarto dell'art. 175 cod. proc. pen. secondo cui la decisione sulla domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione spetta al giudice che sarebbe competente sull'impugnazione stessa, deve trovare applicazione anche quando la riammissione nel termine non potuto osservare viene richiesta per sottoporre a gravame qualsiasi provvedimento giurisdizionale diverso da quelli espressamente menzionati nella norma in questione. Invero l'operatività del principio di uguaglianza giustifica la "Eadem legis dispositio" ed è noto che una norma processuale è analogicamente estensibile se relativa a materia priva di specifica regolamentazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)