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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (87/373/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 145,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

considerando che il Consiglio conferisce alla Commissine, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; che il Consiglio può sottoporre l'ercizio di tali competenze a determinate modalità e che può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;

considerando che per rendere più efficace il processo decisionale della Comunità occorre limitare i tipi di procedure cui il Consiglio può ricorrere in futuro; che occorre di conseguenza stabilire determinate regole cui devono conformarsi tutte le nuove disposizioni che prevedono modalità per l'esercizio delle competenze conferite dal Consiglio alla Commissione;

considerando che la presente decisione non deve pregiudicare le modalità di esecuzione delle competenze della Commissione contemplate negli atti anteriori alla sua entrata in vigore e che deve essere possibile, all'atto della modalità o della proroga di detti atti, adattare queste modalità per conformarle a quelle previste dalla presente decisione o mantenere le modalità esistenti,

DECIDE:

Art. 1

Tranne in casi specifici per i quali si riserva di esercitare direttamente competenze di esecuzione, il Consiglio conferisce alla Comissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che esso stabilisce. Il Consiglio precisa gli elementi essenziali di tali competenze.

Il Consiglio può sottoporre l'ersrcizio di tali competenze a determinate modalità che devono essere conformi alle procedure elencate agli articoli 2 e 3.

Art. 2

PROCEDURA I

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

PROCEDURA II

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

Variante a)

La Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comuncazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Variante b)

La Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine che sarà fissato in ciascun atto che il Consiglio adotterà, ma che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

Il Consigio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

PROCEDURA III

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Variante a)

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine che sarà fissato in ciascun atto da adottare ai sensi del presente paragrafo, ma che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Variante b)

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine che sarà fissato in ciascun atto da adottare ai sensi del presente paragrafo, ma che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

Art. 3

Si può ricorrere alla seguente procedura allorché il Consiglio conferisce alla Commissione la facoltà di decidere sulle misure di salvaguardia:

— la Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri ogni decisione relativa a misure di salvaguardia.

— ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione adottata entro il termine che sarà fissato nell'atto in questione.

Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.

Variante a)

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto in questione.

Variante b)

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro il termine che sarà fissato nell'atto in questione, la decisione della Commissione si considera abrogata. Articolo 4

La presente decisione non pregiudica le modalità d'esercizio delle competenze conferite alla Commissione con atti anteriori alla sua entrata in vigore.

In caso di modifica o di proroga di detti atti il Consiglio può adattare le procedure da essi previste per conformarle a quelle descritte negli articoli 2 e 3 oppure mantenere le procedure già esistenti.

Art. 5

Il Consiglio procede ad un riesame delle procedure previste dalla presente decisione sulla base di una relazione presentata dalla Commissione entro il 31 dicembre 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. SOMONSEN