Sez. 2, Sentenza n. 13000 del 24/05/2013 (Rv. 626454 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE | Divieto di aprire vedute dirette e balconi - Cessazione del divieto nel caso di fondi separati da una via pubblica - Operatività della cessazione in ipotesi di fondi allineati lungo la medesima strada - Esclusione - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE
La cessazione del divieto di aprire vedute dirette e balconi verso il fondo del vicino a distanza inferiore a un metro e mezzo, agli effetti dell'art. 905, terzo comma, cod. civ., opera sia quando una via pubblica separi i due fondi vicini rendendoli fronteggianti, sia quando essa si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto, ma non anche quando i fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, dovendosi ravvisare la "ratio" del venir meno del divieto in oggetto nella circostanza che la presenza della strada pubblica impedisce la contiguità dei fondi, la quale costituisce il presupposto della tutela della riservatezza delle proprietà limitrofe.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 905 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)