Codice Penale
Testo in vigore al
Art. 313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento
1. Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
2. Parimenti non si puo' procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
3. Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando e' commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si puo' procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.43
4. I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.
Titolo secondo. Dei delitti contro la pubblica amministrazione
Capo I. Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Art. 314 Peculato
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Art. 315 Malversazione a danno di privati
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire mille.
2. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.
Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
Art. 317 Concussione
1. Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualita' o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire tremila.
2. Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo 314.
Art. 318 Corruzione per un atto d'ufficio
1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se' o per un terzo, in denaro o altra utilita', una retribuzione che non gli e' dovuta, o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.
2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui gia' compiuto, la pena e' della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire tremila.
Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
1. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.
2. La pena e' aumentata, se dal fatto deriva:
1° il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale;
2° il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
3. Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una sentenza di condanna alla pena di morte.5
4. Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilita', per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila.
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
1. Le disposizioni dell'articolo 318 si applicano anche se il fatto e' commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualita' di pubblico impiegato.
2. Le disposizioni della prima e dell'ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata di un pubblico servizio.
3. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
Art. 321 Pene per il corruttore
1. Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi da' o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilita'.
Art. 322 Istigazione alla corruzione
1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilita', come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualita' di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
2. Se l'offerta o la promessa e' fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 319, ridotta di un terzo.
Art. 323 Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge
1. Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, e' punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire cinquecento a diecimila.
Art. 324 Interesse privato in atti di ufficio
1. Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila.
Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
Art. 326 Rivelazione di segreti di ufficio
1. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Art. 327 Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorita'
1. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorita' o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorita' o ai doveri predetti, e' punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire duemila.
2. La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.
Art. 328 Omissione o rifiuto di atti di ufficio
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.
2. Se il pubblico ufficiale e' un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi e' omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.
Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
1. Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorita' competente nelle forme stabilite dalla legge, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 330 Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualita' di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessita', non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', i quali, in numero di tre o piu', abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita', sono puniti con la reclusione fino a due anni.3644
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.44
3. Le pene sono aumentate, se il fatto:
1° e' commesso per fine politico;
2° ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.
Art. 331 Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessita'
1. Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarita' del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
2. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.
3. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Art. 332 Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio
1. Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessita', che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta od omette di adoperarsi per la ripresa del servizio a cui e' addetto o preposto, ovvero di compiere cio' che e' necessario per la regolare continuazione del servizio, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.
Art. 333 Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro
1. Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessita' non organizzato in impresa, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessita', il quale abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuita' o la regolarita', e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
2. La stessa pena si applica anche a chi, con il fine sopra indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuita' o la regolarita'.
3. La pena e' aumentata se dal fatto deriva pubblico o privato nocumento.