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Sez. 3, Sentenza n. 6951 del 23/03/2010 (Rv. 612059 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Ragionevole durata del processo - Decisione del merito della controversia - Mero calcolo aritmetico - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612059-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

L'art. 111, comma 2, Cost., con lo statuire che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per l'interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio, che impone di fare un uso il più lato possibile del potere di decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., evitando di rinviare la causa ad un nuovo giudice di appello, allorchè si tratti di effettuare un mero calcolo aritmetico, eventualmente anche in sede di esecuzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)