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Sez. 6, Sentenza n. 10567 del 02/10/1984 Ud. (dep. 24/11/1984) Rv. 166840 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - ASSEGNO ALIMENTARE INSUFFICIENTE - REATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166840-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - ASSEGNO ALIMENTARE INSUFFICIENTE - REATO - SUSSISTENZA.*

Il delitto di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza di cui all'art. 570, comma secondo, cod. pen. può sussistere anche in caso di corresponsione di un assegno alimentare che, al momento del reato, sia inferiore al necessario per vivere. Invero può verificarsi che l'assegno alimentare fissato dal giudice civile sia dapprima appena sufficiente per vivere, poi col passare del tempo del tutto insufficiente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)