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Sez. 2, Sentenza n. 45158 del 22/10/2015 Ud. (dep. 11/11/2015) Rv. 265041 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Astensione dalle udienze proclamata dalla categoria - Udienze camerali - Diritto al rinvio dell'udienza camerale a seguito di rituale adesione all'astensione di categoria - Sussistenza - Trattazione del procedimento in assenza del difensore aderente all'astensione - Conseguenze - Nullità assoluta o a regime intermedio, in funzione della necessità o meno della partecipazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265041-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi. (In motivazione, la Corte ha affermato che, perchè l'udienza camerale sia rinviata, è sufficiente che il difensore comunichi, nelle forme previste, la volontà di astenersi, in quanto con tale comunicazione, sia pure implicitamente, manifesta la propria volontà di essere presente all'udienza a partecipazione facoltativa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)