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Sez. 1, Ordinanza n. 18891 del 10/07/2024 (Rv. 671679-01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO | Società a responsabilità limitata - Clausola statutaria - Obbligo del socio all'alienazione della sua quota senza intervento dell'assemblea - Validità - Applicabilità dell’art. 2473-bis c.c. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671679-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO

In tema di società a responsabilità limitata, è valida ed efficace la clausola statutaria che individui una specifica situazione al ricorrere della quale il socio è obbligato all'alienazione della quota di partecipazione al capitale della società senza una previa manifestazione di volontà da parte dell'assemblea, non potendo tale decisione essere parificata all'ipotesi di esclusione di cui all'art. 2473-bis c.c. che, invece, richiede, sia pure non espressamente, la decisione dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato valida ed efficace una clausola contenuta nello statuto di una s.r.l. che prevedeva l'obbligo dei soci di minoranza, alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività lavorativa per le società controllate o collegate, di offrire in acquisto agli altri soci le proprie quote di partecipazione al capitale della società.).

Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2473 bis, Cod. Civ. art. 2479, Cod. Civ. art. 2479 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)