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Sez. 5, Sentenza n. 486 del 11/03/1970 Ud. (dep. 05/09/1970) Rv. 115201 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA - ESCLUSIONE - ANNULLAMENTO CON RINVIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1970-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115201-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - RILEVABILITA IN CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA - ESCLUSIONE - ANNULLAMENTO CON RINVIO - NECESSITA.*

Non rientra tra le cause di non punibilita immediatamente rilevabili a termini degli artt 152, 539 n 1 cod proc pen, la legittima difesa, essendo questa una circostanza discriminante che non esclude la sussistenza del fatto e non consente l'applicazione della formula 'che il fatto non e preveduto dalla legge come reatò. Qualora tale causa di non punibilita venga rilevata in Cassazione, la causa va rinviata per un nuovo esame ad un altro giudice.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539, Cod. Pen. art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)