Sez. L - , Ordinanza n. 6291 del 05/03/2020 (Rv. 657184 - 01)
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA | Ricollocazione del personale ex art. 5 della l. n. 410 del 1999 - Nuova assunzione - Applicazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA
La ricollocazione dei dipendenti dei consorzi agrari, disciplinata dall'art. 5 della l. n. 410 del 1999, norma applicabile "ratio temporis", configura una ipotesi di nuova assunzione e non di trasferimento del rapporto di lavoro, non trovando applicazione, in ragione della natura privatistica dei consorzi, l'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina il solo passaggio del personale tra amministrazioni pubbliche; ne consegue che va escluso il mantenimento presso il nuovo datore di tutti i trattamenti già in godimento presso i consorzi (anzianità, quattordicesima, ex fondo di previdenza, etc.).
Riferimenti normativi: Legge 28/10/1999 num. 410 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)