Sez. 3, Sentenza n. 7809 del 27/05/1983 Ud. (dep. 04/10/1983) Rv. 160390 - 01
PESCA - IN GENERE - MITILICOLTURA - LEGGE 2 MAGGIO 1977, N. 192 - AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ SANITARIA - DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 22 LEGGE CITATA - LIMITI.*
PESCA - IN GENERE - MITILICOLTURA - LEGGE 2 MAGGIO 1977, N. 192 - AUTORIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ SANITARIA - DISPOSIZIONE TRANSITORIA DI ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 22 LEGGE CITATA - LIMITI.*
In tema di Esercizio dell'attività di coltivazione di mitili senza l'autorizzazione dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 2 legge 2 maggio 1977, n. 192, la disposizione transitoria dell'art. 22 medesima legge, relativa all'esenzione dall'Obbligo della predetta autorizzazione per i vivai installati prima dell'entrata in vigore della citata legge, trova applicazione limitatamente agli impianti regolarmente autorizzati in base alla precedente normativa.*
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1977 num. 192 art. 2, Legge 02/05/1977 num. 192 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)