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Sez. U, Sentenza n. 10152 del 14/10/1998 (Rv. 519691 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento prefettizio di sospensione della patente ex art. 223 del codice della strada - Ricorso al Pretore con il procedimento di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa - Declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Pretore - Ricorso per cassazione avverso tale declaratoria - Ammissibilità - Emissione del provvedimento pretorile in forma di ordinanza - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519691-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento con il quale il Pretore, adito in sede di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, avverso un provvedimento in sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, dichiari il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. per essere il provvedimento prefettizio suscettibile di ricorso al Ministero dei Trasporti ex art. 223 del nuovo cod. strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 come novellato dall'art. 120 del D.Lgs. 10 novembre 1993 n. 360) ha natura di sentenza poiché comporta definizione del giudizio di opposizione e quindi, ancorché emesso con la forma dell'ordinanza, è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 23, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1993 num. 360 art. 120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)