Sez. 3, Sentenza n. 6234 del 24/10/1986 (Rv. 448493 - 01)
PER TERRITORIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AL PRECETTO - PROPOSIZIONE PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - COMUNE DELLA RESIDENZA DICHIARATA O DEL DOMICILIO ELETTO CON L'ATTO DI PRECETTO - COINCIDENZA CON QUELLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PRESUNZIONE - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DI DETTA COINCIDENZA - AMMISSIBILITÀ PER IL SOLO OPPONENTE.*
PER TERRITORIO - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - AL PRECETTO - PROPOSIZIONE PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - COMUNE DELLA RESIDENZA DICHIARATA O DEL DOMICILIO ELETTO CON L'ATTO DI PRECETTO - COINCIDENZA CON QUELLO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PRESUNZIONE - CONSEGUENZE - CONTESTAZIONE DI DETTA COINCIDENZA - AMMISSIBILITÀ PER IL SOLO OPPONENTE.*
Il comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell'art. 480 terzo comma cod. proc. civ., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha Sede il giudice dell'esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la Competenza territoriale sulla opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 cod. proc. civ.), mentre l'eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo), può essere sollevata soltanto dallo opponente, al fine di invocare la Competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)