Sez. 6, Sentenza n. 869 del 15/04/1969 Ud. (dep. 14/06/1969) Rv. 111865 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE - SENTENZA D'APPELLO CONFERMATIVA - INTEGRAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE -MOTIVAZIONE - SENTENZA D'APPELLO CONFERMATIVA - INTEGRAZIONE CON QUELLA DI PRIMO GRADO.*
Le sentenze di primo grado e di appello, quando non vi e difformita di decisione, si integrano a vicenda, formando un tutto organico ed inscindibile eppero, rispetto ad una sentenza di appello confermativa, il requisito di cui all'art.475 n.3 cod.proc.pen. deve essere inteso in senso meno rigoroso nel senso, cioe, che debba escludersi la Mancanza di detto requisito ogniqualvolta la motivazione della sentenza di appello (di per se solo carente), integrandosi con la motivazione della confermata pronunzia di primo grado, valga a sorreggere l'adottata decisione. (V.110220, anno 1969 109280, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)