Sez. L, Sentenza n. 678 del 05/02/1982 (Rv. 418460 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI BREVI - DECORRENZA PER QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - PER LA PARTE NOTIFICANTE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI BREVI - DECORRENZA PER QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE - PER LA PARTE NOTIFICANTE - AMMISSIBILITÀ.*
Il principio per cui la notificazione della sentenza eseguita al domicilio reale della parte non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti del notificato può essere invocato esclusivamente da quest'ultimo, nel cui esclusivo interesse l'art. 285 cod. proc. civ. dispone la notificazione al procuratore costituito, mentre detto termine decorre nei confronti del notificante, nonostante la violazione di tale disposizione, in virtù dell'altro principio, sancito dall'art. 157 cod. proc. civ., secondo il quale la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa. (V 5844/78, mass n 395675).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)