Disposizioni urgenti per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la parita' di accesso ai mezzi di
informazione durante le imminenti campagne elettorali e referendarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'accesso ai mezzi di informazione di massa durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nonche', per quanto compatibile, durante le campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni referendum, al fine di garantire la parita' di trattamento e l'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici da parte dei mezzi di informazione.
Art. 2 Propaganda elettorale
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda elettorale e' consentita, nei limiti delle prescrizioni del presente decreto, nelle seguenti forme:
1) tribune politiche;
2) dibattiti;
3) tavole rotonde;
4) conferenze;
5) discorsi;
6) presentazione dei candidati e dei programmi dei soggetti politici; confronti;
7) relativi annunci.
2. Gli spazi di propaganda elettorale sulla stampa, nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente, a condizioni di parita' di trattamento.
3. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione.
4. Dalla chiusura della campagna elettorale e' vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
Art. 3 Pubblicita' elettorale
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni, e' consentita soltanto la pubblicita' elettorale che contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.
2. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicita' politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e' vietata la pubblicita' elettorale nella concessionaria pubblica.
4. Le inserzioni e gli spot di pubblicita' elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta "pubblicita' elettorale".
5. Le trasmissioni di pubblicita' elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
6. A partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni e' vietata ogni forma di pubblicita' elettorale, anche se avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se relativa a successive consultazioni elettorali o referendarie.
Art. 4 Modalita' di propaganda e pubblicita' elettorali
1. Le emittenti private e gli editori offrono spazi e tempi di propaganda e pubblicita' elettorali per quantita' e, ove previste, per tariffe a condizioni di parita' di trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.
2. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicita' elettorali devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalita' e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parita' di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalita' e forme, indicano altresi' il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del presente decreto.
3. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalita' dettate dal presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicita' elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, al numero massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalita' di distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre modalita' di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.
Art. 5 Informazione elettorale
1. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri specifici ai quali, nell'ambito della disciplina introdotta dal presente decreto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private nei programmi e servizi di informazione elettorale, al fine di garantire la parita' di trattamento, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' della stessa.
Art. 6 Altre forme di propaganda elettorale
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietata ogni forma di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private diversi da quelli previsti dall'articolo 2.
E' vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresi' tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, cosi' da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. E' comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.
2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialita' di cui al presente decreto. E' vietato che l'articolazione delle trasmissioni sia di per se stessa lesiva della parita' di trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni predette sono ammesse negli ultimi cinque giorni della campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della totalita' dei soggetti politici interessati.
3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio pluralistico ed e' finalizzata a conseguire una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove previsto, e' fatta, con i medesimi criteri, almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore cura che il pubblico mantenga un contegno congruente con i principi del presente decreto.
4. Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, rinconducibili alla responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti e' ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parita' di trattamento. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicita' ed informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la presenza di soggetti politici o loro esponenti e' vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di soggetti politici o loro esponenti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrita' della trasmissione e comunque rimangono esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.
Art. 7 Divieto di propaganda istituzionale
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita' di propaganda di qualsiasi genere, ancorche' inerente alla loro attivita' istituzionale, ad eccezione delle attivita' di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Art. 8 Disciplina dei sondaggi
1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.
2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima applicazione del presente decreto, i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) date in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, e' vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonche' la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalita'.
4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende ai casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.
5. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.
Art. 9 Doveri e responsabilita' dei giornalisti conduttori, dei registi e dei direttori responsabili
1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i rispettivi direttori responsabili, nonche' i giornalisti autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del quotidiano o periodico sul quale e' apparsa la propaganda elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo puo' istituire un apposito organo competente per l'accertamento delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati eventualmente presenti in tale organo devono rivestire qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti.
2. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti ad osservare lo stesso codice.
Art. 10 Definizione della parita' di trattamento fra i soggetti politici
1. La parita' di trattamento fra i soggetti politici, di cui al presente decreto, ai fini della propaganda, della pubblicita' e dell'informazione elettorali, e' determinata dalla Commissione parlamentare e dal Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza. Per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si terra' conto dei seguenti criteri:
a) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi e tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati, con uno o piu' contrassegni identici in almeno quattordici circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la meta' dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione; la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti partecipanti e' effettuata tenuto anche conto della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun raggruppamento la ripartizione ulteriore e' determinata con una o piu' convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di convenzione, la ripartizione e' effettuata in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; spazi e tempi minori sono garantiti ai soggetti politici che non hanno rappresentanza in Parlamento;
b) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale: parita' di spazi e tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione elettorale e gia' rappresentato in Parlamento; spazi e tempi sono altresi' garantiti ai soggetti politici che non siano gia' rappresentati in Parlamento.
Art. 11 Misure di controllo
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti private devono registrare su supporto magnetico la totalita' dei programmi trasmessi. Le emittenti private consegnano quotidianamente al gruppo competente della Guardia di finanza le registrazioni. In caso di inottemperanza, il gruppo competente della Guardia di finanza provvede, per la durata residua della campagna elettorale, al ritiro delle registrazioni.
2. Il Garante stabilisce le modalita' con cui i Circostel, nell'ambito della propria competenza, registrano i programmi delle emittenti private. Essi segnalano al garante o ai Corerat competenti o delegati le presunte violazioni di disposizioni dettate dal presente decreto, dalla Commissione parlamentare e dal Garante.
3. Ai fini della vigilanza e del controllo della emittenza nazionale, per il periodo di applicazione del presente decreto, il Garante si avvale anche del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.