Sez. 1, Sentenza n. 3861 del 30/11/1968 (Rv. 337320 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECISIONE IN BASE AL FASCICOLO D'UFFICIO O DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DI PARTE DELL'APPELLANTE - POSSIBILITA DI DECISIONE IN BASE AL FASCICOLO D'UFFICIO O DELL'APPELLATO - IRRILEVANZA.*
A norma del combinato disposto degli artt. 348 cod.proc.civ. e 111 disp. Att. Cod.proc.civ., l'appello e improcedibile qualora l'appellante che abbia ritirato il proprio fascicolo nel corso del procedimento, non lo abbia nuovamente depositato in cancelleria quattro giorni prima dell'udienza di discussione o, in caso di giustificato impedimento e previa autorizzazione del giudice, due giorni prima dell'udienza. Tale causa di improcedibilita sussiste indipendentemente dall'accertamento in concreto della impossibilita di decidere il gravame nel merito in base alle risultanze del fascicolo dell'appellante e di quello di ufficio, la sanzione conseguendo alla constatata inattivita dell'appellante in ordine all'Onere a lui imposto dalla legge, di apprestare per il giudice il materiale necessario per la cognizione del gravame. (Conf. N.2597-68, massima n.335078 n.2281-68, massima n.334560 n.2383-66, 1966-66, 2873-67).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)