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Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Testo in vigore al

Art. 98 Quote di aggiunta di famiglia

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio.

2. La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia.

3. Al titolare di piu' pensioni o assegni le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.

4. La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e' sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.

Art. 99 Indennita' integrativa speciale

1. Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una indennita' integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le frazioni della unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennita' suddetta non potra' ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la misura in atto dell'indennita' stessa non raggiunga l'unita'. Per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio.

2. Al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa speciale compete a un solo titolo.

3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, spetta una sola indennita' integrativa speciale, da ripartirsi proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.

4. L'indennita' integrativa speciale non e' cedibile ne pignorabile ne' sequestrabile.

5. La corresponsione della suddetta indennita' e' sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attivita' lucrativa.

6. L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche alla vedova o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.

7. L'indennita' di cui al presente articolo non compete nel caso che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero.

Art. 100 Assegno di superinvalidita'

1. Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:

  1. 1) lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 6.000.000
    lettera A-bis. . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 5.100.000
    lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 4.500.000
    lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 3.900.000
    lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 3.300.000
    lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 2.700.000
    lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 2.100.000
    lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 1.800.000
    lettera H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . annue L. 1.200.0006

Art. 101 Assegno complementare

1. Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', hanno diritto a un assegno complementare, non riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue.6

Art. 102 Assegno di incollocamento

1. I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.

2. L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.6

Art. 103 Assegno di previdenza

1. Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non riversibile ne' sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano compiuto la eta' prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto allo analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

2. L'assegno e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

3. Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.6

Art. 104 Assegno di incollocabilita'

1. Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, e' attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza superinvalidita' e quello complessivo di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

2. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli invalidi ascritti alla prima categoria.

3. Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

4. L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza.

5. Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Art. 105 Non cumulabilita'

1. L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro ne' con l'assegno di incollocabilita' ne' con l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 106 Aumento di integrazione

1. Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:

  1. a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio superiore alle lire 360.000 annue;

  2. b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

2. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, inabili a proficuo lavoro.

3. In caso di inabilita' temporanea l'aumento e' attribuito nei termini e con le modalita' stabiliti per gli assegni rinnovabili.

4. L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.

5. Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

6. L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di eta' da parte dell'invalido.

7. Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, il pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda stessa.

8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

9. I titolari di piu' pensioni o assegni privilegiati possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' attribuito ad uno solo di essi.

10. L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non e' cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia.

Art. 107 Indennita' di assistenza e di accompagnamento

1. Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata d'ufficio una indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

  1. 1) lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 184.000 lettera A-bis, n. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 162.000 lettera A-bis n. 2, comma secondo, e n. 3. . . . . . . L. 126.500 lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . .L. 51.500 lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 45.000 lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 40.000 lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 35.000 lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 30.000 lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .L. 25.000 lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000

2. I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e' ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A;
A-bis,n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non e' a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento
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Art. 108 Assegno di cura

1. A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per infermita' tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidita', e' attribuito un assegno di cura non riversibile nella misura di annue L. 96.000, se si tratti di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue L. 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 109 Assegno per cumulo di infermita'

1. Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano altre infermita' o lesioni, al mutilato o invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

2. Qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre infermita' o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla meta' ne' inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria, in relazione alla gravita' delle minori infermita' o lesioni coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

3. L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidita' quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.

4. Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano due o piu' infermita' o lesioni, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di una infermita' di seconda categoria.

5. Ove con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano infermita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita' coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F.1

Art. 111 Indennita' speciale annua

1. Ai mutilati ed invalidi che al 1 dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennita' speciale annua pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita'; non si considera l'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 99.

2. L'indennita' speciale annua e' attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purche' gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.

3. L'indennita' speciale e' corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilta', obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La domanda e' utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

5. Per la definizione dei casi anteriori al 1 gennaio 1974, le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta complementare.

Titolo VII. Riunione e ricongiunzione di servizi

Capo I. Disposizioni generali

Art. 112 Riunione di servizi statali

1. Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio.3

Art. 113 Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali

1. Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati.

2. La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia nonche' per quello prestato dai graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.

3. Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione e' estensibile ai servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla ricongiunzione.

4. Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione connessa alla laurea, si applica l'art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Art. 114 Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti

1. All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalita' dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113.

2. Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

3. Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, e' stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio e' stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o e' iscritto all'atto della definitiva cessazione.

4. Il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'ente o dall'istituto di cui al comma precedente; ed e' considerato a tutti gli effetti a totale carico dell'amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato.

5. Il trattamento di riversibilita', sia per il diritto che per la misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel caso che il dipendente sia deceduto in attivita' di servizio - avrebbe dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto.

6. Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti speciali degli enti locali.

Art. 115 Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla ricongiunzione

1. Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuita', dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113, comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi.

2. L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni accessori, e' corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.

3. Per la determinazione del valore capitale si applicano i coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo conto dell'eta' dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio.

4. Se al dipendente spetti, anziche' la pensione, l'indennita' per una volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di cui al secondo comma.

5. Nel caso in cui sia stata gia' costituita la posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127.

6. Ove non spetti neppure l'indennita' per una volta tanto, lo Stato versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a tanti dodicesimi dell'indennita' minima prevista quanti sono i mesi computabili, trascurando le frazioni di mese.

7. Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di cui al primo comma dell'art. 113 pendenze dello Stato, l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei commi precedenti.

8. Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti locali sia corrisposto, anziche' in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

Art. 116 Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia

1. I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il servizio reso in qualita' di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di Sicilia.

2. Si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo 113, terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.

Art. 117 Rifusione del trattamento gia' liquidato

1. Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed e' tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non puo' superare un quinto di detti assegni di attivita', sono operate per un periodo massimo di dieci anni.

2. Il dipendente che abbia conseguito indennita' per una volta tanto e' tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto.

3. Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita', con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso.

4. Qualora sia liquidata una nuova indennita' per una volta tanto, il recupero si effettua mediante detrazione dall'indennita' stessa.

Art. 118 Disposizioni comuni

1. In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.

2. Il trattamento di quiescenza suddetto non puo', comunque, essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio precedente.3