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Sez. 1, Sentenza n. 972 del 01/06/1966 Ud. (dep. 27/09/1966) Rv. 102560 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACABILITA DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102560-01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - ATTO AMMINISTRATIVO - SINDACABILITA DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*

Al giudice ordinario non e inibito di sindacare la legittimita di un atto amministrativo, assistito dalla presunzione di legittimita e fornito di esecutorieta, poiche a norma dell'art 5 della legge 20 marzo 1865, n 2248, allegato e, le autorita giudiziarie applicano gli Atti amministrativi, pur non potendo annullarli o modificarli, in quanto siano conformi alle leggi.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)