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Sez. 3, Ordinanza n. 3875 del 10/11/1965 Cc. (dep. 03/01/1966) Rv. 100155 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - OPPOSIZIONE DI TERZO - REVOCA DELLA CONFISCA E RESTITUZIONE DELLA COSA O DELLA SOMMA RICAVATA PER AVVENUTA VENDITA - POTERI E COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE.*
Stato
decisa il 1965-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100155-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - OPPOSIZIONE DI TERZO - REVOCA DELLA CONFISCA E RESTITUZIONE DELLA COSA O DELLA SOMMA RICAVATA PER AVVENUTA VENDITA - POTERI E COMPETENZA DEL GIUDICE PENALE.*

L'ordine di confisca e la revoca di essa in seguito all'opposizione del terzo, con conseguente ordine di restituzione costituiscono tipica estrinsecazione del potere di disposizione reale funzionale del giudice penale: potere che viene esercitato dapprima con la vincolazione della cosa ai fini del processo penale, e poi, cessato tale vincolo, con l'adozione dei provvedimenti necessari a dare alla cosa stessa una determinata destinazione, durante l'istruzione o il giudizio, oppure con la sentenza o successivamente(artt 240 cod pen, 622 e 655 cod proc pen) . come modi di attuazione concreta del suddetto potere, esse sono consentite al giudice penale finche la cosa(o il suo valore, se la cosa e stata venduta: il che puo avvenire anche durante il giudizio di cognizione, secondo l'art 625, comma secondo)si trova nella sfera di disposizione funzionale dello stesso giudice, cioe in una situazione tale da rendere necessario un provvedimento concreto in ordine alla destinazione della cosa, oppure da consentire la revoca o la modificazione di un provvedimento gia dato. Il fatto che la cosa confiscata sia stata venduta non esclude, quindi, la Competenza funzionale del giudice penale a statuire sull'opposizione del terzo e a disporre la revoca della confisca e l'attribuzione del valore della cosa a soggetti diversi dallo stato, finche la somma ricavata dalla vendita si trova ancora a disposizione dell'autorita giudiziaria: come e accaduto nella specie, essendo tuttora allegato agli Atti relativi alla vendita dell'autoveicolo il libretto comprovante il deposito della somma nelle casse postali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 655, Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)