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Sez. 1, Sentenza n. 4343 del 10/08/1995 Cc. (dep. 22/08/1995) Rv. 202915 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione | Esame di persona informata sui fatti registrato mediante apparecchiatura audiomagnetica - Verbale in forma riassuntiva - Elementi indiziari tratti dalle risultanze del detto verbale - Legittimità - Mancata trascrizione nelle forme previste dal codice di rito - Irrilevanza - Presenza in atti di informale trascrizione - Vizio della motivazione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare e di quella di riesame - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202915-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Ordinanza del giudice - Requisiti - Motivazione

In tema di misure cautelari, legittimamente il giudice trae elementi indiziari dalle risultanze del verbale redatto in forma riassuntiva quando l'esame sia stato registrato mediante apparecchiatura audiomagnetica e non sia stata ancora disposta la trascrizione nelle forme previste dal codice di rito (art. 242, comma secondo, con riferimento all'art. 268, comma settimo, cod. proc. pen.). In tale ipotesi, la fonte di prova è costituita e rappresentata dal processo verbale. Tuttavia, ove sia stata effettuata una trascrizione informale e questa sia stata posta a disposizione della difesa, nessun vizio può essere ravvisato, essendo sempre possibile estrarre copia della registrazione audiomagnetica e procedere, nell'emergenza della verifica, sulla misura cautelare, alla trascrizione di quanto memorizzato. (La Corte ha anche osservato che il verbale redatto in forma riassuntiva, in ipotesi di esame del comparente, con l'uso di apparecchiature di registrazione audiovideomagnetiche, va assimilato al verbale di cui all'art. 268, comma primo, cod. proc. pen. in materia di intercettazioni telefoniche, alla trascrizione delle quali non è necessario procedere quando l'applicazione della misura cautelare trovi fondamento in tale mezzo di ricerca di prova, essendo sufficiente il riferimento al predetto verbale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 242, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)