Sez. U - , Sentenza n. 8906 del 14/05/2020 (Rv. 657627 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decorrenza del termine annuale per l’esercizio dell’azione disciplinare - Dalla acquisizione di una notizia circostanziata dell’illecito disciplinare – Fondamento - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di un magistrato, il termine decadenziale di un anno entro il quale deve essere iniziata l'azione disciplinare, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 109 del 2006, inizia a decorrere soltanto dall'acquisizione di una notizia "circostanziata" di un illecito disciplinare, ossia dalla conoscenza certa di tutti gli elementi costitutivi dello stesso, potendo solo da quel momento procedersi ad un'esauriente formulazione del capo di incolpazione. (Principio enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui la Procura Generale presso la Corte di cassazione, quale giudice disciplinare, aveva avuto notizia circostanziata dei fatti contestati solo a seguito dell'acquisizione di un articolo di stampa pubblicato su un quotidiano e del ricevimento di un esposto e proprio grazie a quest'ultimo - molto particolareggiato - i fatti erano stati descritti in modo tale da consentire la formulazione del capo di incolpazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 15 com. 1, Decreto Legisl. 24/10/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. H CORTE COST., Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)