Sez. L, Sentenza n. 4860 del 09/09/1982 (Rv. 422862 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il contratto collettivo di lavoro (postcorporativo e di natura privatistica) - che è un contratto aperto all'adesione di soggetti non iscritti alle associazioni stipulanti - deve essere osservato dal datore di lavoro, iscritto all'associazione imprenditoriale contraente, anche nei confronti del dipendente non iscritto al Sindacato dei lavoratori stipulante, ove tale lavoratore, indipendentemente dalla sua iscrizione al Sindacato sottoscrittore, manifesti la volontà di aderire al contratto collettivo con la richiesta che il contratto di lavoro individuale si conformi alla disciplina concordata dalle contrapposte associazioni di categoria. (Conf 3867/78, mass n 393441).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)