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Sez. 6 - , Sentenza n. 19138 del 12/05/2021 Cc. (dep. 14/05/2021) Rv. 281160 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Condizioni ostative – Mancato rispetto, nel processo svoltosi nello Stato richiedente, delle garanzie previste per i giudizi celebrati in assenza dell’imputato– Deducibilità della questione per la prima volta in sede di legittimità – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281160-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, non è deducibile per la prima volta in sede di legittimità la questione del mancato rispetto, nel processo svoltosi nello Stato richiedente, delle garanzie previste dall'art. 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, per la cui risoluzione è necessaria un'attività istruttoria, incompatibile con la cognizione attribuita alla Corte di Cassazione che, pur potendo verificare gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice della consegna, non ha poteri di tipo sostitutivo o integrativo, né istruttori, a fronte di carenze documentali ed informative su aspetti determinanti ai fini della consegna.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 6, Legge 02/02/2021 num. 10 art. 3, Legge 02/02/2021 num. 10 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)