Sez. 6, Sentenza n. 22334 del 10/05/2018 Cc. (dep. 18/05/2018) Rv. 272924 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | D.lgs. n. 37 del 2016 - Decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti di una persona giuridica emessa in uno Stato dell'Unione europea - Riconoscimento - Condizioni - Rilevanza esclusiva delle condizioni previste dall'art. 9, d.lgs. n. 37 del 2016 - Rilevanza dei presupposti e dei limiti previsti dal d.lgs. n. 23 del 2001 - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
Il riconoscimento della decisione applicativa di una sanzione pecuniaria nei confronti del legale rappresentante di una persona giuridica, emessa dall'autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato dell'Unione Europea (nella specie, l'Olanda), ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, è subordinato esclusivamente alla verifica delle condizioni previste dall'art. 9, d.lgs. cit. ed alla insussistenza dei motivi di rifiuto previsti dal successivo art. 12, dovendosi, a tal fine, prescindere dai presupposti e dai limiti previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 37 art. 1, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 37 art. 8, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 37 art. 9, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 37 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)