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Sez. 6, Sentenza n. 524 del 23/04/1971 Ud. (dep. 07/10/1971) Rv. 119186 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - VISTO DEL PM - QUANDO EQUIVALE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO.*
Stato
decisa il 1971-04-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119186-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - VISTO DEL PM - QUANDO EQUIVALE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO.*

Come risulta dal combinato disposto degli artt 167 e 151 cod proc pen, la comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento del giudice al PM ha le caratteristiche proprie delle notificazioni formali, che debbono essere osservate a termini dell'art 154, senza che sia possibile infrangere l'ordine sistematico del rito, ammettendo il compimento di Atti in forme diverse o per equipollenti. Consegue che la trasmissione delle sentenze al PM ai sensi e per gli effetti dell'art 31 RD 28 maggio 1931, n 603 per il "visto" regolamentare, il quale ha carattere amministrativo dati i poteri di vigilanza spettanti al predetto ufficio, non puo sostituire la comunicazione dell'avviso di deposito prescritto dal citato art 151. Tale principio non trova deroga, ma conferma quando la trasmissione degli Atti e della sentenza al PM fatta per il "visto" regolamentare sia avvenuta 'anché al fine dell'impugnazione o in sostituzione della comunicazione dell'avviso, perche in tale caso e soddisfatto l'intento perseguito dal legislatore con l'art 151 cod proc pen. il PM e in tal caso posto in grado di proporre impugnazione e di presentare i relativi motivi, per cui superfluo sarebbe l'avviso predetto. (V 113657, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1931 num. 603 art. 31, Cod. Proc. Pen. art. 154, Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)