Sez. T, Sentenza n. 5919 del 16/03/2026 (Rv. 678151-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Addizionale IRPEF ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 - Applicazione a rapporti di collaborazione a tempo determinato - Presupposti - Astratta titolarità del rapporto - Sufficienza - Esclusione - Accertamento in concreto del contenuto dell'incarico - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità dell'addizionale IRPEF del 10% prevista dall'art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 in relazione a un collaboratore a tempo determinato di un istituto di credito, è necessario valutare in concreto il contenuto dell'incarico conferito, nonché la modalità di retribuzione dello stesso, non essendo sufficiente il riscontro dell'astratta titolarità di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la banca.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)