Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 204 del 05/01/2005 (Rv. 579387 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE | Passiva - Eredi del presunto genitore - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - LEGITTIMAZIONE
L'art. 276 cod. civ., nel prevedere che l'azione per la dichiarazione di paternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in mancanza di lui, nei confronti dei suoi eredi, delinea - nella seconda eventualità- una ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti gli eredi del supposto genitore naturale (nella fattispecie, la Suprema Corte, in ordine ad un ricorso per Cassazione, proposto da uno solo degli eredi del presunto genitore naturale, avverso il decreto con cui la Corte d'Appello aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento del Tribunale di ammissibilità dell'azione, ha ordinato, in applicazione dell'enunciato principio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)