Sez. L - , Ordinanza n. 2135 del 29/01/2018 (Rv. 646370 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO | Indebito versamento di contributi - Azione di ripetizione nei confronti dell'ente previdenziale - Legittimazione attiva esclusiva del datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO
In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro è direttamente obbligato, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, verso l'ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante "ex lege”. Ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alle quota predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Cod. Civ. art. 2115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)