Sez. 3, Sentenza n. 3796 del 03/06/1983 (Rv. 428705 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA INSTAURATA SOTTO IL REGIME DEL RITO ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - CAMBIAMENTO DEL RITO - OBBLIGHI DEL GIUDICE - INIZIATIVA DI PARTE IN TAL SENSO - INAMMISSIBILITÀ - ATTO D'APPELLO - FORME E TERMINI.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - IN GENERE - CONTROVERSIA AGRARIA INSTAURATA SOTTO IL REGIME DEL RITO ORDINARIO - SOPRAVVENIENZA DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - CAMBIAMENTO DEL RITO - OBBLIGHI DEL GIUDICE - INIZIATIVA DI PARTE IN TAL SENSO - INAMMISSIBILITÀ - ATTO D'APPELLO - FORME E TERMINI.*
Con riguardo a controversia agraria instaurata con il rito ordinario, la sopravvenienza della legge 11 agosto 1973 n. 533, che assoggetta la controversia medesima al nuovo rito delle cause di lavoro, comporta il dovere, per il giudice di primo grado e per il giudice d'appello, di provvedere al cambiamento del rito stesso, ma non autorizza nessuna iniziativa della parte in tal senso, nemmeno in Sede di proposizione dell'atto di gravame, sicché, ove detta controversia sia stata trattata e definita in primo grado con il rito ordinario, l'atto di appello va proposto con citazione ad udienza fissa, da notificarsi nei termini di cui agli artt. 325-327 cod. proc. civ., e non con ricorso al giudice "ad quem" da depositarsi nel termine di cui all'art. 434 cod. proc. civ.. (Conf 5919/82).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)